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Servizi alle persone



Cosa fa il nostro studio per i clienti privati?
Qual è il valore aggiunto che il cliente ha rivolgendosi a noi?

Pratiche Urbanistiche

Qualunque modificazione si voglia fare all’interno o all’esterno della propria abitazione necessita della corretta pratica da presentare presso il municipio territorialmente competente.

Con l’ultima legge sulla semplificazione il tecnico, in base all’intervento che si necessita, può decidere se utilizzare lo strumento della DIA oppure strumenti semplificati quali la SCIA o la CILA.

Il tutto è normato da regolamenti e circolari del Comune di Roma che determinano sia il tipo di richiesta da presentare, sia il costo e sia eventuali sanzioni amministrative in caso di lavori in esecuzione o già eseguiti.

Lo strumento più utile che i tecnici hanno in questo periodo è quello dato dalla Legge regionale n. 21/2009 il cosidetto “piano Casa” o dalla Legge regionale n. 13/2009 “Recupero dei Sottotetti”.


L.R. n. 13/2009 “ Recupero Sottotetti”

La legge regionale 16 aprile 2009, n. 13, recante "Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti", intende limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi esistenti nonché favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

Ai fini della presente legge, si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all'atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali.

Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora l'edificio dove è ubicato il sottotetto sia stato legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi e l'altezza media interna netta sia di 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio; ulteriori precisazioni in merito alle modalità di calcolo dell'altezza dei locali sono contenute in modo dettagliato nella legge.

Quanto si può recuperare?

La legge non pone un limite percentuale alle superfici che si possono recuperare ai fini residenziali, purchè vi siano in essere i requisiti di igiene e salubrità.
Questo strumento è molto utile quando si ha la necessità e la possibilità di recuperare grandi superfici, anche, volendo, per creare nuove unità immobiliari.


Nulla Osta Paesaggistico

La richiesta di Nulla osta al Vincolo, è necessaria ed obbligatoria per tutte le modificazioni che si possono prevedere, in un progetto, qualora ci siano modificazioni all’aspetto esteriore degli edifici, dell’intorno, o quando le opere che si prevede di realizzare rientrano in determinate categorie di specie quali ad esempio la ristrutturazione edilizia.
E’ richiesto il nulla osta al vincolo ad esempio anche nel caso di istallazione di pannelli solari o fotovoltaici sui tetti esistenti, o nel caso di incrementi di volume ( vedi piano Casa) nelle zone di tutela paesistica.

Non bisogna farsi spaventare dall’esistenza del vincolo, infatti con una domanda ben posta presso gli uffici competenti, si può ottenere il nulla osta.
I tempi di ottenimento e ritiro sono molto lunghi, ad oggi si parla di 7-8 mesi.


Servizi catastali

Lettura e interpretazione dei documenti catastali, consulenza per effettuare rettifiche e chiarire dubbi in merito a situazioni riguardanti gli immobili e i documenti depositati al catasto. Controllo, quindi, della regolarità dell’immobile, e lavorazione di tutte le procedure necessarie a variazioni catastali, modifiche e correzioni, dichiarazione di successione, ecc.

I servizi svolti dallo studio consistono brevemente in:

  • Visure Catastali
  • Rilievi planoaltimetrici – Piani Quotati
  • Inserimento in mappa di elementi edilizi – PREGEO
  • Accatastamenti al Nuovo Catasto Urbano
  • Variazioni Catastali ed inserimento nuovi fabbricati – DOCFA
  • Modiche – Correzioni e Preallineamenti per la corretta determinazione della proprietà immobiliare.


Serre Bioclimatiche

La realizzazione di una serra a servizio dell’abitazione è un sistema molto utile per produrre calore e quindi riscaldare la casa a costo zero.
Realizzare una serra però non vuol dire avere una “stanza in più”.
Le serre bioclimatiche sono normate dalla Legge Regionale che ne determina tipologie, dimensioni, capacità di produrre calore.
Si riporta nel seguito un estratto normativo:

DEFINIZIONE DI SERRA SOLARE CAPTANTE O BIOCLIMATICA:

La serra solare captante o bioclimatica è un sistema bioclimatico passivo, strettamente funzionale al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare e il guadagno termico solare negli edifici. Essa è un sistema tecnologico che sfrutta la radiazione solare per equilibrare gli apporti energetici all'interno della casa; deve essere progettata in modo tale da adattarsi al clima (estate-inverno) a mezzo di pannelli apribili in base alle stagioni. Pertanto nell'arco di una giornata tipo, la serra deve ricevere sufficientemente sole da riscaldare gli ambienti interni, avuto riguardo al fine per il quale viene realizzata, cioè il risparmio energetico. Da ciò si ricava che, una serra solare, da scomputarsi dalla volumetria realizzata (essendo equiparata ad un volume tecnico), è soltanto quella che permette ai raggi solari di penetrare e di ottenere luce e calore in maniera efficiente rispetto al fine per il quale è preposta. Tale dispositivo quindi, realizzando un guadagno energetico sfruttando "l 'effetto serra" riduce il fabbisogno energetico dell' immobile. A tal riguardo è bene sottolineare che la serra, se non correttamente valutata, può determinare un Mero aumento di volumetria e quindi un vero e proprio abuso edilizio soggetto alla demolizione.



CARATTERISTICHE DELLA SERRA:

Le caratteristiche essenziali sono le seguenti:

1. ORIENTAMENTO verso Sud, con una tolleranza di più o meno 30/40 gradi (Sud Est /Sud /Ovest). Sono assolutamente da evitare gli orientamenti a Est ed Ovest, che provocherebbero surriscaldamenti difficili da controllare ed eliminare. Una esposizione a Nord non pone, ovviamente, problemi di surriscaldamento, ma riceve nei mesi invernali radiazioni solari in quantità molto modesta. Non è possibile fare serre termiche in zone ombrate per l' ubicazione ai piani bassi e/ o la copertura di altri palazzi;

2. SUPERFICIE massima realizzabile pari al 30% della SUL dell'immobile di cui la serra diventa accessorio (Volume Tecnico) pertinenziale. Le serre aventi superficie fino alla quota massima del 15% della S.U.L. dell'immobile, sono oggetto di D.I.A. da presentarsi presso il Municipio territorialmente competente. Le altre aventi superficie fino alla quota del 30% della S.U.L. dell' immobile sono oggetto di richiesta di PERMESSO DI COSTRUIRE da presentarsi presso il dipartimento P.A.U.; la SERRA deve essere necessariamente prevista all' interno della SAGOMA EDIFICABILE dell'edificio;

3. TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni, costruite sia in aderenza che in adiacenza. I materiali da utilizzare debbono avere elevata capacità termica ed in particolare per assicurare un buon comportamento termico e soprattutto ridurre il pericolo di condensa e dispersioni di calore è consigliabile l' uso di vetro-camera e profili a taglio termico;

4. CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO attraverso:
- La riduzione del fabbisogno dell’energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell' energia solare;
- La valutazione del guadagno energetico (come guadagno energetico si intende la differenza tra energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della stessa),tenuto conto dell' irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento.
- La formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o temporanea, luoghi di lavoro etc.);



Certificazione Energetica

L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in un'apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.
L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale.
Per redigere questo importante documento il nostro studio si avvale di un software di progettazione e di verifica, certificato ed idoneo alla redazione e trasmissione del documento APE, aggiornato all’ultima versione.
La sua utilità al momento ha quattro scopi principali:

  • per il rogito: L'Attestato di Certificazione energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita dal 1º luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1º luglio 2010. L'obbligatorietà è divenuta però effettiva e non derogabile solo dal 29 marzo 2011, col Dlgs n. 28/2011, in quanto a partire da tale data sono nulli gli atti di compravendita o di affitto privi della apposita clausola nella quale "l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la certificazione energetica degli edifici";
  • per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali;
  • per pubblicizzare annunci immobiliari: dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari;
  • per ottenere gli incentivi statali sull'energia prodotta da impianti fotovoltaici.

L’APE è inoltre obbligatorio in caso di utilizzo del piano casa, recupero dei sottotetti, ed ogni qualvolta cambiano le caratteristiche per le quali l’APE precedente era stato redatto.



Modellazione Tridimensionale e Rendering

Lo studio si avvale della modellazione tridimensionale e rendering attraverso particolari programmi software che sono uno strumento oggi indispensabile per lo studio delle geometrie complesse, dei colori, dei materiali e delle finiture, elementi necessari per le opere di nuova costruzione, di ristrutturazione e recuperi. La renderizzazione aiuta, cosi, ad avere una realistica visione del progetto e dell’opera nel suo insieme, mostrandone le peculiarità e le caratteristiche estetiche. Alcuni di questi studi effettuati nel corso della progettazione sono dimostrati nella galleria fotografica dei progetti di nuovi edifici, ad uso residenziale e sportivo.



Servizi alle imprese

1. Permessi di costruire:

Il permesso di costruire è un'autorizzazione amministrativa concessa dal comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.

Alla richiesta di permesso di costruire deve essere allegato un progetto - redatto da un professionista abilitato all'esercizio della professione - che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intendono eseguire e che ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.). Il nostro studio si cura di tutto l’iter amministrativo e progettuale, dalla presentazione della pratica edilizia al progetto finale fino al ritiro del permesso.

2. Pratiche Urbanistiche:

Le normative che regolamentano l’urbanistica e l’edilizia sono in continua evoluzione ed il panorama delle variabili per la presentazione delle opere è cresciuta negli ultimi anni insieme con i decreti sulla semplificazione voluti dal Governo

Oggi le opere da realizzare sono state catalogate da Circolari esplicative pubblicate da Roma Capitale affinchè i tecnici ed il cittadino si possa muovere all’interno della P.A. per presentare la “pratica” giusta per l’intervento richiesto.

Si tratta di DIA – DIA in alternativa al Permesso di Costruire – SCIA e CILA.

3. Direzione dei Lavori

Il nostro studio, in questi anni, è stato scelto più volte a ricoprire la figura professionale del Direttore dei Lavori i cui compiti sono molteplici e sono:

  • Dirigere una o più persone nell'esecuzione di specifiche opere volte a realizzare un progetto preventivamente approvato da un committente ed eventualmente approvato anche dalla Pubblica Amministrazione se soggetto a norme di legge vigenti;
  • Redazione dei SAL o, se redatti dall'impresa costruttrice, il controllo e l'avvallo di questi ultimi (Stato Avanzamento Lavori). Nei lavori privati le mansioni eventualmente svolte dal Direttore dei Lavori nel controllo dei SAL possono essere di natura "quantitativa" (computi delle opere eseguite) e non di natura "finanziaria" (accordi privati che possono essere riservati a committente - impresa costruttrice). Nei lavori privati, inoltre, salvo che non venga specificatamente contemplata nella Lettera d'Incarico, la rendicontazione e controllo dei SAL viene generalmente svolta dal committente stesso o da un suo tecnico terzo di fiducia.
  • Vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
  • Verifica della corretta esecuzione dei lavori;
  • Stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
  • Rilascio di eventuali certificati che possono essere quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge.

Contabilità di cantiere

che cos'è?
La Contabilità, comunemente chiamata Contabilità Lavori, è la quantificazione del lavoro svolto all'interno di un cantiere edile. La contabilità effettuata durante i lavori viene chiamata stato di avanzamento lavori (SAL), mentre quella effettuata al termine dei lavori è il Conto finale di Liquidazione dei Lavori.

come si fa?
Mediante visite periodiche in cantiere, il nostro studio effettua tutte le misurazioni necessarie per redigere il SAL (stato di avanzamento lavori). Le moltiplicazioni delle quantità rilevate per il prezzo stabilito contrattualmente determinano l'importo che il committente deve riconoscere all'impresa. La somma di tutti i SAL determina il Conto finale di Liquidazione dei Lavori.

Il nostro studio segue la contabilità di cantiere in tutte le sue fasi e documentazioni:

  • giornale dei lavori;
  • libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
  • liste settimanali;
  • registro i di contabilità;
  • sommario del registro di contabilità;
  • stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.);
  • certificati per il pagamento delle rate di acconto;
  • conto finale.


4. Nulla Osta Paesaggistico

La richiesta di Nulla osta al Vincolo, è necessaria ed obbligatoria per tutte le modificazioni che si possono prevedere, in un progetto, qualora ci siano modificazioni all’aspetto esteriore degli edifici, dell’intorno, o quando le opere che si prevede di realizzare rientrano in determinate categorie di specie quali ad esempio la ristrutturazione edilizia.

Il vincolo paesaggistico è apposto mediante provvedimento dell'Autorità competente ovvero Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ( S.B.A.A.R ) e dalle Regioni. Il provvedimento specifica quali parti del territorio Comunale vengono sottoposte a vincolo, ovvero ai disposti del Titolo II°ex DLgs 490/99 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali), quanto sopra a norma dell'articolo 1 della L. 8/10 /1997, n° 352.
Detti provvedimenti sottopongono le opere che introducono modifiche nel contesto ambientale alla normativa paesaggistica, come già previsto nelle leggi n° 1497/39 e n° 431/85 ( c.d. legge Galasso).

La citata normativa prescrive che un area è da ritenersi vincolata allorquando sia ricompresa all'interno di un provvedimento di vincolo emesso da parte delle Autorità competenti, ovvero Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e Regioni.
Inoltre, sono da ritenersi vincolate ope legis, tutte quelle aree ricomprese all'interno delle fasce di protezione relative ai beni diffusi, di cui alla già L. 431/85, ora art. 146 DLgs. 490/99 – Titolo II°.
Tutti i P.T.P. ( Piani Territoriali Paesaggistici) approvati dalla L.R. Lazio n° 24/98 sono cogenti, cioè efficaci, esclusivamente all'interno delle aree vincolate come sopra indicate.

Per quanto attiene i progetti presentati ai sensi di quanto disposto dal Titolo II° del Dlgs. 490/99, si evidenzia che gli stessi debbono essere sottoposti all'esame dei competenti Uffici Regionali oppure Comunali quando trattasi, in questo secondo caso, di interventi oggetto di subdelega ai sensi della L.R. Lazio n° 59/95.
Infine, le Autorizzazioni rilasciate dalla Regione e dai Comuni ( ove subdelegate) debbono necessariamente conseguire N.O. da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ( S.B.A.A.R. ), quale massimo Ente Tutorio in tema di Beni Tutelati ai fini paesaggistici secondo I tempi e le modalità riportate dall'art. 151 DLgs. 490/99.



5. Gestione e Recupero del Patrimonio Immobiliare

Negli ultimi anni, con l’evolversi della normativa di cui abbiamo in precedenza parlato, si è reso sempre più necessario dare un servizio alle imprese ed alle società che dispongono di patrimoni immobiliari relativamente alla gestione dello stesso.
Gestire un patrimonio immobiliare significa monitorare ed aggiornare, quando necessario, lo stato dei luoghi dei manufatti, unità edilizie ed immobiliari.
Per fare un esempio quando una società di gestione immobiliare deve locare un immobile per attività commerciale o produttiva, deve garantire al locatario la conformità dell’unità agli ultimi titoli edilizi presentati, e la conformità catastale.
Di frequente invece accade che la proprietà necessita di un tecnico di fiducia che prima della stipula del contratto di locazione crei le condizioni di conformità ( quando possibile). La nostra grande conoscenza delle procedure e delle normative ci permette di soddisfare appieno le richieste dei clienti, che si traducono alla fine in tempi certi per la rilocazione degli spazi, una volta liberati, e la risoluzione di problematiche a monte che si potrebbero verificare per il locatario qualora dovesse aprire un attività.

L’altro aspetto è quello legato al recupero, oggi infatti, grazie alle Leggi speciali che ci accompagnano negli ultimi anni è possibile effettuare cambi di destinazione d’uso per una migliore ricollocazione sul mercato di immobili che altrimenti rimarrebbero poco o per nulla utilizzati.



6. Due Diligence Immobiliare

La Due Diligence è uno Strumento per una valutazione complessiva di un immobile o di un gruppo di immobili atto a valutarne ed accertarne  “la salute” degli stessi.
Questa consiste nella rispondenza dell’immobile sotto il profilo strutturale ed impiantistico alla normativa di settore.
La ricerca della documentazione che riguarda l’edificio è essenziale ed importantissima, infatti l’accuratezza della Due Diligence dipende direttamente dalla documentazione di cui si è in possesso.
La documentazione tecnico/amministrativa ai fini di una corretta Due Diligence può considerarsi esaustiva quando si è in possesso:

  • degli atti di acquisizione e titoli di provenienza;
  • delle visure e planimetrie catastali;
  • delle visure presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
  • dell’accertamento di esistenza di servitù attive o passive;
  • dei documenti urbanistici: certificato di destinazione urbanistica, norme tecniche di attuazione, ecc.;
  • della documentazione edilizia: titoli abilitativi – licenza, concessione, permesso a costruire, DIA, SCIA, condono edilizio, ecc. – certificato di abitabilità o di agibilità, atti d’obbligo, ecc.;
  • delle certificazioni degli impianti con conseguente verifica “a vista” dello stato di manutenzione degli stessi.


7. Studi di fattibilità

Può capitare che prima di fare un investimento le società costruttrici od anche il singolo privato, abbiano bisogno di poter visualizzare la redditività dell'intervento dal punto di vista della fattibilità. La nostra società riesce in tempi brevi a sviluppare un planning di fattibilità sia nel caso di un terreno in cui allocare i manufatti sia recuperando edifici esistenti ed sfruttandone al massimo l’utilizzo.



8. Rilascio di attestazione di agibilità con validità immediata

L’Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
E’ un documento che negli anni ha assunto sempre più importanza in quanto documento obbligatorio per la stipula di contratti di compravendita ed altrettanto obbligatorio per le aperture di attività commerciali.
Oggi si può presentare direttamente alla fine dei lavori di un cantiere l’Attestazione di Agibilità, l’Attestazione di Agibilità Parziale e l’Attestazione di Agibilità per edifici /unità immobiliari dotati di certificato di Agibilità ai sensi dell’art. 25 c. 5 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. introdotto dalla Legge 98/2013 modificato dalla Legge 164/2014.
Questo consente di avere al Costruttore IMMEDIATAMENTE il certificato di agibilità senza dover attendere i tempi di lavorazione del Comune di Pertinenza. L’Attestazione possono essere presentate:
Per l’intero “contenuto” del titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire, Concessione Edilizia, Licenza Edilizia, DIA, SCIA, ecc.) e relative varianti (ai sensi dell’art. 24 c. 2 del D.P.R. 380/01).
Per “singoli edifici” o “singole porzioni” della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione (ai sensi dell’art. 24 c. 4 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. introdotto dalla Legge 98/2013)
Per “singole unità immobiliari”, purchè siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie o dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Per unità immobiliari comprese in edifici dotati di Certificato di Agibilità, a seguito di:

  • aumento e/o diminuzione dei vani;
  • accorpamento di Unità Immobiliari;
  • frazionamento di Unità Immobiliari;
  • cambi di destinazione d’uso;
  • demolizione e ricostruzione;
  • ampliamento di unità immobiliari;
  • diversa attribuzione di numeri civici alla/e unità immobiliari;
  • purchè non oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85, Legge 724/94, Legge 326/2003.

Per le Attestazioni di Agibilità “La Regione Lazio disciplina con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli” (comma 5 ter aggiunto dall’art. 30, c. 1, lettera h, legge 98/2013 poi così modificato dall’art. 17, c. 1, lettera p), legge n. 164/2014).



9. SUAP – ASL E LICENZE COMMERCIALI

La riforma del commercio ha eliminato le licenze e snellito l' iter per avviare un negozio.
In sostituzione di queste, è sufficiente inviare una Dichiarazione di Avvio Attivitá al comune in cui si opera, con la quale si auto certifica il rispetto delle normative che regolamentano il settore (SCIA). Questa si invia in modo telematico attraverso il portale del SUAP

Stabilito dunque che la licenza non è più un limite per avviare un'attività commerciale, bisogna invece porre molta attenzione per quel che riguarda i locali dove essa si svolgerà. Innanzitutto alcuni comuni impongono dei vincoli sulla loro posizione per quel che riguarda l'area o per il rispetto di una certa distanza da un altro esercizio analogo, quindi dopo essersi informati in materia, è necessario accertarsi della destinazione d'uso dei locali scelti: un magazzino non può divenire un negozio, perciò in casi simili bisogna provvedere a far cambiare la destinazione, ove possibile.
Altra formalità importantissima che riguarda sempre i locali dove esercitare l'attività è il fatto che questi devono rispondere ai requisiti stabiliti dall'ASL perché per aprire un negozio è necessario il benestare anche dell'autorità sanitaria.

Il nostro studio opera di concerto con una agenzia di intermediazione con la quale in tempi celeri si può:

  • Verificare la fattibilità per l’apertura di un esercizio commerciale prima della eventuale stipula di un qualsivoglia contratto
  • Assistenza nella esecuzione dei lavori affinchè gli stessi vengano eseguiti a norma di legge
  • Preparazione e presentazione di tutta la documentazione per l’apertura dell’esercizio commerciale.